Amministrazione di sostegno

 

L’amministrazione di sostegno è un istituto dell’ordinamento giuridico italiano, attraverso il quale colui che, privo in tutto o in parte di autonomia per effetto di una infermità fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, ha diritto di essere aiutato e sostenuto da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare che disporrà, per gli atti o per le categorie di atti per i quali si ravvisi l’opportunità del sostegno, la sostituzione ovvero la mera assistenza della persona che non sia in grado di darvi autonoma esecuzione.

La persona interessata designa l’amministratore di sostegno e il giudice ufficializza la nomina assegnando l’incarico all’amministratore di sostegno con atto pubblico a tutti gli effetti di legge.

Il ricorso per la nomina dell’Amministratore di sostegno può essere presentato da chiunque vi abbia interesse (parenti, conoscenti o servizi sociali) e deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale nel cui circondario ha residenza il soggetto da amministrare.