Tutela minori

AFFIDAMENTO, MANTENIMENTO, SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE, MODALITA’ DI VISITA

La vigente regolamentazione (di fonte normativa e giurisprudenziale) e di provenienza nazioanale ed europea in materia di tutela dei minori prevede che in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

E’ il principio fondamentale di bigenitorialità che costituisce la pietra angolare di valutazione e adozione di ogni azione e misura in ambito familiare sia da parte del professionista che del Giudice

In sede di separazione, il giudice deve verificare prioritariamente la possibilità che i figli minori possano essere affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso), oppure stabilisce a quale di essi i figli debbano essere affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l’esclusivo interesse della prole.

Il giudice stabilisce inoltre i tempi e le modalità della permanenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole.

Il coniuge/partner affidatario in via esclusiva, oltre alla responsabilità genitoriale sui figli, avrà anche l’amministrazione e l’usufrutto legale sui loro beni.

Il genitore divorziato non affidatario conserverà l’obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli.

Il genitore non affidatario, o presso il quale la prole non sia stata prevalentemente collocata, è tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio. Anche in caso di affidamento condiviso e parità nei tempi di permanenza, potrà essere stabilito un contributo perequativo nell’ipotesi in cui sia necessario uniformare la capacità di mantenimento dei genitori (ad esempio quando vi sia una sensibile sproporzione tra i redditi di questi ultimi).

L’assegno viene, di norma, versato ogni mese e, oltre all’importo stabilito per il mantenimento ordinario, devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche o sportive). Per legge, l’importo del mantenimento ordinario deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.

Il giudice può anche disporre un assegno a favore dei figli maggiorenni quando non abbiano sufficienti redditi propri, da versare a loro direttamente o al genitore presso il quale vivono stabilmente fino a che gli stessi non abbiano raggiunto l’indipendenza economica (ovvero dimostrino di averla cercata).

L’interesse dei figli è anche determinante per stabilire a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare. Sarà dunque privilegiato il genitore che si occupi maggiormente della cura dei figli e presso il quale la prole sia stabilmente collocata.