Paternità

 

La paternità (come la maternità) è uno status giuridico sociale che si acquisisce per effetto dell’istaurarsi di un rapporto genitoriale che potrà fondarsi su presupposti biologici (derivazione biologica del nato) o sociali (adozione , procreazione medicalmente assistita eterologa).

L’istaurarsi del vincolo sarà ex lege e quindi automatico per effetto della generazione, naturale, adottiva, medicalmente assistita, ove i partner siano uniti da un vincolo matrimoniale. Necessiterà invece un apposito atto di riconoscimento ove i partner non siano uniti in matrimonio. Le responsabilità genitoriali nei confronti dei figli permangono anche dopo l’eventuale cessazione della relazione giuridica/morale tra gli adulti.

Ove coloro che hanno determinato la nascita del figlio non intendano assumersene le relative responsabilita sul piano economico,sociale o morale, la legge prevede la possibilità di esercitare le azioni giudiziali di accertamento della paternità..

RICONOSCIMENTO

Se i partner non sono uniti in matrimonio , il padre dovrà riconoscere il figlio con una dichiarazione innanzi all’Ufficiale dello Stato civile. Il figlio minore o maggiorenne, nato fuori dal matrimonio e non riconosciuto, può agire in giudizio (art. 269 c.c.) nei confronti del presunto padre o madre naturale perché venga dichiarato lo status di figlio attraverso l’esame del DNA, anche in caso di rifiuto del presunto genitore a sottoporsi al test ematologico. L’azione è imprescrittibile.

La sentenza dichiarativa di filiazione naturale provoca gli stessi effetti del riconoscimento con ogni conseguenza sul piano della responsabilità genitoriale sia connessa al mantenimento economico sia agli gli obblighi di cura ed educazione.

DISCONOSCIMENTO

Il legislatore  permette attraverso l’azione giudiziale prevista dall’art. 243 bis c.c. di accertare l’inesistenza del rapporto biologico tra padre e presunto figlio nato durante il matrimonio. La prova regina in questi casi è il test del DNA ma anche la prova testimoniale.

TUTELA DEL MINORE E LIMITAZIONE E/O DECADENZA RESPONSABILITA’ GENITORIALE                                                                                    Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale presuppone che il genitore violi i propri doveri nei confronti del figlio oppure abusi dei poteri con grave pregiudizio. Si tratta di una misura prevista a tutela del minore per consentire il pieno sviluppo psico-fisico dello stesso. È quindi necessario che l’autorità giudiziaria verifichi il danno subito dal figlio (violenza psicologica, violenza fisica, abusi sessuali, grave pregiudizio derivante dal disinteresse di genitore tossicodipendente etc.). La limitazione della potestà consiste nell’adozione da parte del giudice dei provvedimenti più opportuni per la salvaguardia psico-fisica del minore fino, talvolta, all’allontanamento del genitore dalla residenza familiare.